Bagliori di luce dalla Consob
La legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto legge 30 aprile, n. 34, ha introdotto la c.d. regulatory sandbox (art. 36, commi da 2-bis a 2-septies). Viene introdotto uno strumento agile per le sperimentazioni nel settore FinTech finalizzato a spingere l'innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
La sperimentazione avrà una durata massima 18 mesi e consentirà a chi opera nel mondo Fintech di beneficiare di un regime semplificato transitorio, in costante dialogo e confronto con le autorità di vigilanza: Banca d'Italia, Consob, IVASS. Sorpassando le lungaggini relative alla richieste di interpello agli organi di vigilanza e al cambio di orientamenti, si genera così la possibilità di sperimentare una casa comune ove interagire con le istituzioni regolamentare in corso d'opera.
Banca d'Italia, Consob e IVASS dovranno poi redigere una relazione annuale di analisi del settore tecno-finanziario, dando conto di eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, per la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
Link alla pagina CONSOB: https://www.consob.it/web/area-pubblica/comitato-fintech
NFT: EU Report Blockchain Observatory and Forum
I token possono essere definiti come risorse digitali create su una blockchain o un registro distribuito. NFT è un tipo particolare di token, indivisibile e unico. Non può essere scambiato per lo stesso importo dello stesso tipo proprio perché unico e perché ciascuno NFT ha
caratteristiche diverse. Gli NFT sono costituiti da informazioni e dati che non possono essere replicati e che differenziano ogni singolo NFT dagli altri. Gli NFT si caratterizzano quindi per unicità: in quanto un NFT rappresenta un oggetto unico (che può essere associato inequivocabilmente a un utente o a un portafoglio virtuale), indivisibilità perchè non sono frazionabili in parti e non fungibilità/intercambiabilità. Una delle caratteristiche degli NFT è di poter rappresentare qualsiasi tipo di asset, digitale o fisico. Gli NFT non sono legati a nessuna piattaforma blockchain specifica e possono incorporare una varietà di diritti. A tal fine è importante classificarli come: Asset Token (rappresentano un diritto specifico su un bene materiale o immateriale ed è la persona che crea il token a decidere il tipo di diritto posseduto), Token di utilità (che forniscono ai titolari un diritto di accesso a beni o servizi in modo che abbiano l'esclusiva
accesso a funzionalità all'interno di una piattaforma blockchain) o Security token (che rappresentano la proprietà di un bene e concedono ai titolari di token diritti simili o uguali a quelli
di titoli. Questi ultimi includono azioni, obbligazioni e, in generale, strumenti finanziari).
Sul punto l’Osservatorio EU Blockchain presenta un interessante paper di classificazione dei token nei vari Paesi europei dando conto della proposta MICAR sui mercati di crypto-asset in Europa (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati delle criptovalute).
In attesa di conoscere le decisioni sul Green Pass emergono molteplici dubbi in ordine all'effettiva applicabilità dello stesso. Chi controllerà la validità del certificato, con quale dotazione tecnologica? Come garantire il corretto trattamento dei dati personali, quale orientamento esprimerà il Garante e come tutelare praticamente i diritti e le libertà degli interessati? In base a quale criterio sarà possibile determinare modalità di utilizzo e deroghe. Che impatto avrà l'adozione di questo strumento nel settore del turismo?
Tanti i nodi da sciogliere.